Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 162


Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice
provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.
Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi
nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se
l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro
procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del
dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle
esecutive non ostante gravame.
Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le
parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il
giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la
risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa
dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al
collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a
norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore
di tre giorni.
La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza
stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a
ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di
opposizione.
Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria
colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di
ufficio.

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