Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 161


Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano
promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più
Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a
conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della
competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a
norma dell'art. 151 e seguenti.
La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle
acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito
stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al
collegio né a denuncia per cessazione né a revocazione.
Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse,
promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di
regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali
abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

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