Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 158


Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia
domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso
negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o
dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto
col ricorso.
Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta
oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo
prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col
controricorso.
Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o
produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà
la causa.
Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per
iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente
rinviata la causa.

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