Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 157


Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti
al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e
annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei
giudici, esclusi i giudici tecnici.
Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante
decreto su ricorso o di ufficio.
Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal
presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato
iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale [o di una Corte di
appello del Regno] ( vedi, ora, art. 16, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.).
Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la
parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.
Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal caso è
dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di
marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della
data nei modi indicati dall'art. 22 della L. del bollo 30 dicembre
1923, n. 3268 ( vedi, ora, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.).
La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal
procuratore o dall'avvocato.

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