Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 156


Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso
o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo
precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato
della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

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