Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 155


Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se
la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se
risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata
può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore
a quelli minimi indicati nel precedente comma.

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