Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 152


Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o
avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 146 (ora, art. 150 cod.proc.civ. del 1942.), sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.
Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi
del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con
procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al
ricorso.

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