Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 151


Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con
ricorso notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144,
primo comma ( ora, artt. 137 e 138 cod.proc.civ.), del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale (ora r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e l. 25 marzo 1958, n. 260.).
Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici
con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art.
146 dello stesso Codice (ora, art. 150 cod.proc.civ. del 1942).
Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi
al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo
157 della presente legge.

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