Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 149


L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque
pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e
dalle quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e 35 del
regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli
prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto
1907, n. 611 (rectius, r.d. 17 agosto 1907, n. 641), che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e
vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui
delegato.

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