Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 147


All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna
Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge,
d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come
Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze
così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

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