Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 146


Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo
offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non
essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo,
non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli
articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre
dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o
nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

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