Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 143


Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle
acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per
violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche (1);
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti
definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt.
217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti
definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime
delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle
leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n.
523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del
R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20
marzo 1865, n. 2248, all. F (1);
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale
superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e
28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8
ottobre 1931, n. 1604.
Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è
di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia
stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti (La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere a) e b) del presente articolo, limitatamente alle parole <>; ha dichiarato, poi, in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che il ricorso
giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento
amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel
termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello di novanta giorni
decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora
entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia
comunicato e notificato la decisione all'interessato).
Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale
superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre
consiglieri di Stato e con un tecnico.

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