Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 139


E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su
proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei
Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore
generale della Corte Suprema di Cassazione ( lettera così modificata dal d.l.c.p.s. 1 ottobre 1947, n. 1696.);
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.
In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i
membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro Guardasigilli e
designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio
stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte
di cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato
temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
(Omissis) (comma abrogato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1949, n. 18. Vedi,
ora, l. 1 agosto 1959, n. 704.).
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di
grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio
di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e
giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie
aventi grado non inferiore al settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della
Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare
temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad
altre autorità giudiziarie di Roma.

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