Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 134


L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è
data, caso per caso, con decreto del Presidente della Repubblica, a
seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari
esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ( vedi art. 1, l. 26 gennaio 1942, n. 217).
Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di
energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o
la esportazione.

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