Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 130


E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su
qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione,
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o
lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque
alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in
altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza
speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione,
trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli
apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione
e distribuzione dell'energia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o
in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini
dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il
pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del
Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene
previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

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