Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 127


Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre
condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono
essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna
conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di
preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di
titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione
delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di
contestazione, dà le opportune disposizioni.
Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende
necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto
nell'art. 122.

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