Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 126


Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori
pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo
spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano
intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità
se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.
In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è
demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto,
sentito il Consiglio superiore.
La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

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