Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 120


Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate
militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste
demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche,
ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o
telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche
costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio
delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi
a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di
Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o
campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto
più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare
su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono
attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi
ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano
pronunciate in merito le autorità interessate.
Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli
impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di
sottomissione con le competenti autorità.

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