Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 112


Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli
annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio civile.
Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio del
Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e
specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia
vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste
pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori
pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

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