Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 111


Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per
varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere
da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori
pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio
del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i
richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al
pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della
provincia.
La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a
disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante
l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al
Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da
parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli
attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto
concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e
telefonico (Vedi art. 18, d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619).

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