Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 109


Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti
coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica,
comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano
proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e
distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro
dei lavori pubblici.
In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale delle
centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee di
trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e
sezionamento.
L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione
di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e
distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente
legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le
amministrazioni pubbliche interessate.

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