Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 106


L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela
può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a
getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili
situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al
regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a
spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata
l'utilizzazione ( Articolo così modificato dall'art. 10, d.lg. 12 luglio 1993, n.
275).

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