Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 105


Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la
vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque
sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa
lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le
trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione
delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se
siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi
di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione
delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le
autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei
pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei
alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della
regione.
L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile,
salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla
revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale
provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 105"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti