Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 104


Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta
negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spetterà al
proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è
obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei
limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della
scoperta.
Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle
spese potrà essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo,
sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto dell'entità e
difficoltà della scoperta.

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