Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 103


Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque
sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere
avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare
la quantità di acqua scoperta.
Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i
requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso lo scopritore avrà
titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata
nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 95.
Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al
rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un
adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà
determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della
scoperta.
In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua
quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

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