Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 59


Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

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