Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 58


Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione
Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

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