Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 37


Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

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