Regio Decreto del 1933 numero 1736 art. 1


Dell'assegno bancario
Della emissione e della forma dell'assegno bancario

L'assegno bancario (chèque) contiene (Il presente R.D. è stato emanato in forza del R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61 e concernente l'esecutorietà delle convenzioni stipulate a Ginevra, il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario, riportato al n. III. Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1990, n. 386):
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario) ;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

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