Regio Decreto del 1933 numero 1669 art. 44


La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.
Quando manchi tale indirizzo deve essere presentata per il pagamento:
1) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
2) al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
3) al domicilio dell'indicato al bisogno.

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