Regio Decreto del 1933 numero 1669 art. 31


L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

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