Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 91


Provvedimenti finanziari
Per le spese inerenti al funzionamento dei regi stabilimenti ittiogenici e del regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di lire 1.800.000 (Recavano norme transitorie e stanziamenti di spese ormai superati. La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha così disposto: «Art. 1. Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso
lire 8 milioni = L. 48.000.000
Esercizi finanziari:
anno 1966-67: L. 6.000.000
anno 1967-68: L. 6.000.000
anno 1968-69: L. 6.000.000
anno 1969-70: L. 4.000.000
anno 1970-71: L. 4.000.000
Art. 3. Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61 si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»).

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