Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 89


Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

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