Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.
La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.
Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.
L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso.