Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 61


Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio (Articolo così sostituito dall'art. 61, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987).

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