Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 60


I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.
I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.
I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi (Gli ultimi quattro commi sono stati così sostituiti agli originari due ultimi commi dall'art. 60, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987).

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