Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 55


I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.
I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza (Articolo così sostituito dall'art. 56, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, il cui art. 57 così dispone:
«Art. 57. Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.
La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è affidata ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.
I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste»).

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