Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 53


Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro.
Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.
Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.
I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio (Articolo così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987).

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