Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 50


Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4, del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1816.
Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.
Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.
Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R.D.L. 29 novembre 1923, n. 2926.

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