Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 40


Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 (66/b), sono denunciate anche all'intendenza di finanza (Comma così modificato dall'art. 6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).
In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.
A norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio (Il presente articolo è da ritenersi superato perché la sanzione dell'ammenda è stata superata).

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