Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 38


Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto (Comma così modificato dall'art. 6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).
Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (Comma così sostituito dall'art. 3, L. 20 marzo 1940, n. 364).
Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello (Comma così modificato dall'art. 6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183).
Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.
In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

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