Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 37


Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418:
a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 25.000;
b) se non abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).

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