Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 33


Delle pene e dei giudizi
Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689), senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo 1940, n. 364).
Per le infrazioni all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689), per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000, per quella all'art. 6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689), infine per quelle all'art. 7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000.

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