Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 31


Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (Ora, art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S.), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (Ora dal Presidente della giunta provinciale). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

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