Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 30


Della vigilanza
La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (Ora, Presidenti della giunta provinciale).

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