Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 27


Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purché presentate ai predetti entro sei mesi da quest'ultima data.
Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

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