Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 26


(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; regio decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2525, art. 3, comma 5° e art. 1, commi 2-4° e legge 8 luglio 1929, n. 1224). - Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.
Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.
(Omissis) (Comma abrogato dalla L. 16 marzo 1933, n. 260, la quale ha così disposto:
«Articolo unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli artt. 23, terzo comma e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine»).
Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 (Trattasi della legge sulla pesca rifusa nel presente T.U). Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.
Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.
Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.
Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

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