Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 24


(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17). - A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 (Legge rifusa nel presente T.U), i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca ( Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II).
Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente ( Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647I).

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