Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 23


Dei diritti esclusivi di pesca
(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1-5°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, artt. 1 e 2; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224). - Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Trattasi della legge sulla pesca precedente al T.U. 1931), e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.
Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt. 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75 (Recante norme per la concentrazione dei servizi marittimi), o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.
(Omissis)(Comma abrogato dalla L. 16 marzo 1933, n. 260, la quale ha così disposto:
«Articolo unico. Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli artt. 23, terzo comma e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine»).
Il riconoscimento sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 (Legge rifusa nel presente T.U).
Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235 ( Vedi ora art. 138, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato alla voce Acque pubbliche ed impianti elettrici).
Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

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