Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 22


Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.
Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.
Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie (27-33).
(27-33) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101). Per le tasse di concessione governativa vedi i nn. 54-57, D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti